Felix@FeliceRaimondo
Dalle indiscrezioni emerge un dato che viene spesso derubricato a mera dinamica "interna" al mondo arbitrale: la volontà di assecondare le preferenze di certi club. Ma il vero snodo, finora ignorato, è a monte: come faceva il designatore a conoscere queste preferenze in assenza di comunicazioni esplicite?
La risposta delinea uno scenario ben più grave della singola raccomandazione occasionale. Ci troviamo di fronte a una preferenza notoria, un gradimento così storicizzato e stabile nel sistema da non necessitare di alcun input diretto per attivarsi. Un vero e proprio "pilota automatico" che, per l'ordinamento sportivo, integra perfettamente l'abitualità vietata dall'art. 22 del CGS, senza alcun bisogno di rintracciare la "pistola fumante" di una telefonata.
Tuttavia, per inquadrare correttamente la vicenda, è cruciale distinguere le due fasi procedurali della giustizia sportiva, caratterizzate da soglie probatorie diametralmente opposte.
Nella fase di apertura delle indagini, la Procura Federale non deve attendere passivamente le mosse della magistratura ordinaria. Il Codice di Giustizia Sportiva consente di attivarsi anche solo sulla base di notizie di stampa. Le testimonianze diffuse, i capi di imputazione e la consapevolezza generale di questo "sistema" ambientale sono ampiamente sufficienti per iscrivere la notizia, aprire (o riaprire) il fascicolo e iniziare ad audire i tesserati. L'inerzia in questa fase genetica non ha giustificazioni tecniche.
Il vero nodo, e il rischio del cortocircuito istituzionale, emerge nel passaggio successivo: la transizione dall'indagine al deferimento e all'eventuale giudizio. Per superare il muro di gomma dei tesserati reticenti e trasformare il fatto notorio in una prova documentale solida, la Procura Federale ha assoluta necessità degli elementi acquisiti dalla Procura di Milano.
Affinché Chinè o la Procura Generale del CONI possano contestare (almeno) l'art. 22, devono poter dimostrare che quell'ambiente compiacente è stato costruito attraverso frequentazioni e contatti reali. Ed è qui che emerge la criticità dell'ordinamento sportivo: la Procura Federale non ha il potere di sequestrare i cellulari di Rocchi o dei dirigenti per scaricare le chat, né può acquisire le celle telefoniche per dimostrare che cenavano allo stesso tavolo.
Ergo: se la Procura di Milano — concentrata solo sulla ricerca della corruzione o della frode sportiva (che richiedono l'accordo illecito) all'interno del sistema arbitrale — reputa penalmente irrilevanti le chat, le cene informali, le "visite di cortesia", o altri incontri tra dirigenti e designatori, idonei a ricostruire una eventuale preferenza che non può nascere dal nulla, e quindi non inserisce tutto ciò negli atti ufficiali, oppure - in mancanza di tutto ciò - non reputa necessario indagare su tali preferenze emerse nei dialoghi tra arbitri, quei "rapporti" spariscono giuridicamente o non vengono adeguatamente provati.
Cosa vuol dire questo? Semplice: senza il lavoro di mappatura telematica e documentale di Milano su registrazioni, dispositivi, incontri e quindi sui "rapporti" tra arbitri e società/dirigenti/tesserati di club, la "preferenza notoria" resta un concetto sociologico, e Chinè non avrà mai in mano la prova materiale del "rapporto" preteso dall'art. 22. L'indagine quindi resterà confinata all'interno del sistema arbitrale e non si saprà mai in che modo Rocchi abbia appreso la preferenza, poi assecondata, verso quei club.
Per questi motivi, se i PM milanesi dovessero limitare il proprio raggio d'azione alle sole fattispecie di stretto interesse penale statale, tralasciando di cristallizzare queste dinamiche "laterali", l'ordinamento sportivo si ritroverebbe con le armi spuntate esattamente nel momento del bisogno, ereditando atti inutilizzabili per sradicare un'anomalia di sistema palese.